1. Il Comitato predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. Il regolamento definisce:
a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e di TAA;
b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a);
c) le procedure per la formazione e per l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b);
d) i requisiti per assicurare il benessere psico-fisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali nelle medesime;
e) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e di TAA.